CODICE DI CONDOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DI BAMBINI E ADOLESCENTI

In virtù della Legge n. 28251; Legge contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale, che ha introdotto i reati di utente-cliente e di sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti nel settore del turismo, consideriamo i COMPROMESSI MINIMI CHE DEVONO ASSUMERSI TUTTI I FORNITORI DI SERVIZI TURISTICI

Al fine di contrastare lo sfruttamento sessuale di bambini e bambini, bambine e adolescenti in viaggi e turismo, i fornitori di servizi turistici adotteranno un Codice di Condotta che dovrà essere osservato dai loro rappresentanti legali, direttori, amministratori, dipendenti e appaltatori legati alla fornitura di servizi turistici, al fine di rendere effettivi gli obblighi previsti dalla legge 28251, nonché di prevenire i comportamenti tipizzati nella stessa legge e anche di incorporare le seguenti misure minime di controllo:

  1. Astenersi dall’offrire, esplicitamente o di nascosto, programmi di sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti nei programmi di promozione turistica e nei piani turistici.
  2. Astenersi dal fornire informazioni ai turisti, direttamente o tramite terzi, su luoghi da cui viene coordinato o in cui viene praticato lo sfruttamento sessuale commerciale di bambini e adolescenti.
  3. Astenersi dal condurre i turisti, direttamente o tramite terzi, in strutture o luoghi in cui si pratica lo sfruttamento sessuale commerciale di bambini e adolescenti, nonché dal condurli nei luoghi in cui sono alloggiati i turisti, anche se si tratta di barche situate in mare aperto, a fini di sfruttamento sessuale commerciale di bambini e adolescenti.
  4. Astenersi dal fornire veicoli su rotte turistiche a fini di sfruttamento o abuso sessuale di bambini e adolescenti.
  5. Impedire l’ingresso di bambini e adolescenti in hotel o luoghi di alloggio e ospitalità, bar, attività simili e altre strutture che forniscono servizi turistici, a fini di sfruttamento o abuso sessuale.
  6. Adottare misure volte a impedire che il personale legato a qualsiasi titolo all’azienda offra servizi turistici che consentano attività sessuali con bambini e adolescenti.
  7. Denunciare al MINCETUR e alle altre autorità competenti i fatti di cui si è venuti a conoscenza con qualsiasi mezzo, nonché l’esistenza di luoghi legati allo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti e garantire che all’interno dell’azienda esistano canali per la relativa denuncia alle autorità competenti.
  8. Progettare e divulgare all’interno dell’azienda e con i suoi fornitori di beni e servizi, una politica in cui il prestatore stabilisca misure per prevenire e contrastare ogni forma di sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti nei viaggi e nel turismo.
  9. Formare tutto il personale legato all’azienda, sul tema della prevenzione dello sfruttamento sessuale commerciale di bambini e adolescenti.
  10. Informare i propri utenti sulle conseguenze legali in Perù dello sfruttamento e dell’abuso sessuale di bambini e adolescenti.
  11. Affiggere in un luogo visibile per i dipendenti della struttura o delle strutture commerciali il presente Codice di condotta e gli altri impegni e misure che il fornitore desidera assumersi al fine di proteggere i bambini e gli adolescenti.

“In conformità con le disposizioni della legge n. 28251, l’agenzia avverte il turista che lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori nel paese sono puniti penalmente e amministrativamente, in conformità con le leggi vigenti”.